Esenzione IVA e codici natura: tutto quello che devi sapere
Esenzione IVA e codici natura
Parlare di esenzione IVA significa riferirsi alle operazioni di natura commerciale per cui l’aliquota IVA applicata è pari allo 0%. Si tratta, in altri termini, di operazioni per cui non vengono calcolati gli importi IVA, anche se i casi e le modalità di gestione dell’esenzione IVA nelle fatture elettroniche sono diversi e da indicare con diverse modalità.
Aliquota IVA: quando si applica
Di norma i requisiti che rendono necessaria l’IVA sulle operazioni sono diversi e prevedono che l’operatore addebiti l’imposta al cliente sia per il bene ceduto, sia per la prestazione svolta. Quali sono in breve questi tre requisiti?
1. Requisito soggettivo: si applica quando l’operazione economica dovuta all’attività svolta è abituale ovvero nel caso di attività commerciali e/o agricola, arti e/o professioni.
2. Requisiti oggettivo: si tratta del caso di un’operazione economica che riguarda la cessione di un bene e/o la prestazione di un servizio.
3. Requisito territoriale: si applica quando l’operazione economica ha rilevanza in Italia
Esenzione IVA: quando si applica
Ogni operazione di cessione di bene e/o prestazione di servizio è soggetta all’aliquota IVA, tuttavia esistono casi per cui non si addebita l’IVA né alla cessione di bene né per la prestazione fornita. In particolare, tra le operazioni non imponibili rientrano:
- esportazioni,
- operazioni assimilate alle esportazioni – sono operazioni che fanno parte del Plafond IVA;
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali – per servizi viene inteso il trasporto di persone mentre per scambi si sotto intende prestazioni di natura tecnica in luoghi dove si effettuano attività commerciali internazionali;
- cessione ai viaggiatori extracomunitari – alla cessione di beni e servizi ai turisti extra UE non si applica per semplificare l’eventuale rimborso IVA allo stesso;
- operazioni con San Marino e Città del Vaticano;
- operazioni effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da trattati ed accordi internazionali;
- cessioni intracomunitarie – operazioni extra territoriali verso paesi membri la Comunità Europea.
Le esenzioni dell’aliquota IVA per le PMI
Oltre ai casi appena citati, sono esenti dal pagamento e applicazione dell’IVA anche le persone fisiche in fase di avvio di impresa, arte o libera professione e in particolare coloro che operano in regime forfettario. Si tratta di professionisti che non ottengono compensi superiori ai 65.000€. Il regime forfettario, infatti, comporta l’esonero dalla maggior parte degli adempimenti IVA nei confronti di clienti e dello Stato.
Chi può accedere al regime forfettario? Possono aderire a questo regime tutti coloro che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi al di sotto dei 65.000 €;
- hanno sostenuto spese non oltre i 20.000 € a lordo per:
- lavoro accessorio;
- lavoro dipendente;
- compensi a collaboratori (anche a progetto);
- spese sugli utili per gli associati.
Chi ha residenza estera, a patto che si tratti di un altro Stato membro della UE, può aderire al regime forfettario al patto di aver prodotto almeno il 75% del reddito in Italia.
L’esenzione IVA con la fatturazione elettronica
La fattura elettronica rende necessario conoscere le informazioni relative all’esenzione IVA, precedentemente inseriti negli spesometri trasmessi dai commercialisti o dai CAF. Tra questi un dato fondamentale è il codice natura IVA, che va inserito in tutte le fatture elettroniche di chi lavora con esenzione IVA per far conoscere all’Agenzia delle Entrate di conoscere la tipologia di natura IVA e registrare i dati delle fatture.
Quali sono i codici natura IVA da indicare sulle fatture elettroniche
Nel file XML della fattura elettronica oltre a inserire l’aliquota IVA allo 0% bisogna anche indicare perché non si applica l’IVA e ad ogni motivo corrisponde un codice natura IVA indicato dalla lettera N seguita da un numero. Tutti i codici natura dell’operazione IVA per la fattura elettronica attiva e passiva sono stati resi noti con la Circolare n.1/E del 7 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Inserire il codice natura equivale a spiegare al Sistema di Interscambio la natura dell’operazione, sin caso di tratta di scambi di beni o servizi che comportano l’applicazione di IVA. In caso di assenza del riferimento il sistema non accetterà il documento. Per chi non lo sapesse i codici natura sono i seguenti:
- N1: operazioni escluse ex articolo 15;
- N2.1; non soggette ad IVA (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
- N2.2; non soggette (altri casi);
- N3.1: non imponibili per l’esportazioni;
- N3.2: non imponibili per cessioni intracomunitarie;
- N3.3: non imponibili per cessioni verso San Marino;
- N3.4: non imponibili per operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5: non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6: non imponibili per altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N4: esenti;
- N5: regime del margine IVA non esposta in fattura;
- N6.1: inversione contabile per la cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2: inversione contabile per la cessione di oro e argento puro;
- N6.3: inversione contabile per il subappalto nel settore edile;
- N6.4: inversione contabile per la cessione di fabbricati;
- N6.5: inversione contabile per la cessione di telefoni cellulari;
- N6.6: inversione contabile per la cessione di prodotti elettronici;
- N6.7: inversione contabile per le prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8; inversione contabile per le operazioni settore energetico;
- N6.9: inversione contabile per altri casi;
- N7: IVA assolta in altro stato UE.
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